Documento Unico Formulario
- Chi è Produttore del CER 20 03 04, 20 03 06?
Produttore dei rifiuti con CER 20 03 04 (= fanghi delle fosse settiche) e 20 03 06 (= rifiuti della pulizia delle fognature) è il fornitore del servizio di pulizia manutentiva delle fognature di qualsiasi tipologia, sia isolate che a rete, comprese le vasche dei WC mobili, sia pubbliche che asservite ad edifici privati – ossia l’Impresa di spurgo (ex art. 230 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.). - Quando deve essere emesso? Ed è necessario averne copia sul mezzo?
Deve essere emesso quando viene effettuata la raccolta ed il trasporto dei rifiuti CER 20 03 04 e 20 03 06. Va emesso un Documento Unico Formulario per automezzo e per percorso di raccolta ed è d’obbligo, nella fase del trasporto, che l’Autista/Operatore abbia una copia a bordo dell’automezzo per la tracciabilità in itinere. - Quante copie del Documento Unico Formulario?
L’art. 193 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. al comma 5 prevede che:
“[…] il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, […] da stamparsi e compilarsi in duplice copia […] Una copia rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni”.
Una copia del Documento Unico Formulario per CER 200304 o 200306 deve restare presso la sede del Produttore/Trasportatore e l’altra copia accompagna i rifiuti fino a destinazione. A conclusione del trasporto, con accettazione dei rifiuti dall’impianto di destinazione (che deve compilare sempre la parte di sua competenza), il Gestore (suo incaricato) dell’impianto deve rilasciare una fotocopia al Trasportatore. - Il Documento Unico Formulario sostituisce il FIR c.d. “tradizionale”?
Si. La nota n° 81850 del 30 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Economia ha confermato che il Documento Unico Formulario per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti con CER 20 03 04 e 20 03 06 (art. 230 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) è DOCUMENTO SOSTITUTIVO al Formulario Identificazione Rifiuti previsto dall’art. 193 del D. Lgs. 152/2006 (modello ex D.M. 1° aprile 1998 n° 145), quindi equivalente ed obbligatorio per la tracciabilità di tali rifiuti. - Come si effettua la Vidimazione Virtuale del Documento Unico Formulario?
Accedendo alla propria area riservata del sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (www.albonazionalegestoriambientali.it), cliccando sul menu “FIR Art. 230 c. 5”. L’Impresa crea il Blocco virtuale da cui poi si generano i singoli Documenti Unici Formulari secondo le esigenze. - Quanti Blocchi Virtuali di Documenti Unici Formulari posso creare?
Attualmente l’Impresa può generare solo un blocco virtuale di Documenti Unici Formulari. - Quanti Documenti Unici Formulari posso creare dal Blocco Virtuale?
Non c’è un limite al numero dei Documenti Unici Formulari che posso essere generati dal sistema; ma è possibile crearne uno solo alla volta. - Hanno una data di scadenza i Documenti Unici Formulari vidimati virtualmente?
No, non hanno data di scadenza. La data di vidimazione (riportata in basso sul documento) attesta solo il momento in cui è stata apposta la vidimazione virtuale da parte della Camera di Commercio. - Per quanto tempo devo conservare i Documenti Unici Formulari compilati?
Devono essere conservati per 3 anni (come previsto anche per i registri di carico e scarico rifiuti e i FIR c.d. “tradizionali”). - Dove vanno riportati i punti di prelievo?
Il percorso di raccolta va riportato nella Sezione 2 del Documento Unico Formulario. Nel caso in cui gli interventi fossero più di 10, vanno riportati in ordine cronologico nello spazio “Annotazioni”. - È possibile effettuare il trasbordo e le soste tecniche?
Se il Documento Unico Formulario è stato compilato nella parte 5.2 per conferire dal giro di raccolta al Destinatario per il trattamento, la gestione è uguale a quella seguita sino al 30 giugno con i FIR tradizionali. I rifiuti restano sempre in configurazione di trasporto, possibili le soste con relative annotazioni, conferimento entro 72 ore dal primo carico, possibile il trasbordo (nessuna legge ha abrogato la circolare 4 agosto 1998) per esigenze di trasporto ex articolo 193 comma 15 in vigore. Le situazioni di “trasbordo” e “soste tecniche” devono essere riportate nello spazio “Annotazioni” – punto 2 del Documento Unico Formulario (in quanto intervengono nella fase della raccolta e trasporto del rifiuto). - Il trasporto dal raggruppamento in deposito temporaneo ad impianto di smaltimento/recupero rifiuti è accompagnato da FIR “tradizionale?
Si, come previsto dall’art. 2 comma 6 della Delibera Albo Gestori Ambientali n° 14 del 21.12.2021. - Se in un giorno faccio solo disostruzioni della condotta senza caricare rifiuti sul mezzo devo compilare un Documento Unico Formulario?
No. - Chi deve firmare il Documento Unico Formulario (punto 6)?
Deve firmare il soggetto che effettua la pulizia manutentiva, quindi l’operatore.
Registro Carico Scarico Rifiuti
- Come si annotano le movimentazioni dei rifiuti sul registro di carico e scarico rifiuti (Modello A per detentori)?
Nel caso di:
– Trasporto a raggruppamento in deposito temporaneo presso sede impresa (5.1.)
Si annotano progressivamente le prese a carico dei rifiuti ammessi a deposito temporaneo, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco del Documento Unico Formulario.
Quando i rifiuti vengono successivamente trasportati da deposito temporaneo a Destinatario autorizzato per trattamento (con F.I.R. “tradizionale”) deve essere effettuata registrazione di scarico per la quantità ed il CER di rifiuti accettati dal Destinatario utilizzando, la quarta copia del F.I.R. (tradizionale) firmata dal Destinatario.
– Trasporto e conferimento diretto ad impianto di smaltimento/recupero (5.2.)
E’ possibile effettuare una registrazione contestuale di carico e scarico del Documento Unico Formulario emesso riportando nello spazio Annotazioni del registro (ultima colonna) la data di inizio e di fine trasporto. Non deve essere data alcuna evidenza ai diversi punti di carico. - Entro quanto tempo devono essere riportate le annotazioni sul registro di carico e scarico rifiuti (Modello A per detentori)?
Il Trasportatore deve registrare la movimentazione del rifiuto almeno entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna del rifiuto all’impianto di destino (art. 190 comma 3 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), rispettando l’ordine cronologico di emissione del Documento Unico Formulario (Circolare 4 agosto 1998 n° GAB/DEC/812/98 Ministero dell’Ambiente – punto 1 lettera <b>; punto 2 lettera <c>). - È obbligatorio tenere un solo sul registro di carico e scarico rifiuti (Modello A per detentori)?
No, le leggi in vigore non obbligano a tenere un solo Registro di carico e scarico nelle sedi dell’Impresa, possono essere tenuti più registri (modello A per detentori). - Devo riportare i luoghi di prelievo del registro di carico e scarico rifiuti (Modello A per detentori)?
No, la sezione del registro “Luogo di produzione”, come previsto dalle norme, va compilato solo “dai soggetti che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico“, quindi non è il caso dell’Impresa di spurgo.
MUD – Come si compila?
Per i rifiuti da pulizia manutentiva (CER 20 03 04 e 20 03 06) ex art. 230 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 lo spurghista è sia Produttore che Trasportatore del rifiuto di risulta; “ai sensi della normativa vigente, lo spurghista è un soggetto obbligato alla compilazione della dichiarazione MUD. Per evitare una duplicazione delle informazioni, lo spurghista comunica le quantità ricevute, trasportate, destinate attraverso:
- La scheda RIF per codice EER con indicate le quantità trasportate dal dichiarante
- Modulo RT – un unico modulo dove si indica ricevuto dal trasportatore stesso e come indicazione di provenienza la propria sede
- Modulo DR – si indica impianto di destinazione”.