Domanda Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali


La domanda e il procedimento d'iscrizione


La domanda d'iscrizione


L'impresa deve presentare la domanda d'iscrizione presso la Sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la rispettiva sede legale. Le imprese aventi sede all'estero presentano la domanda presso la Sezione nel cui territorio hanno istituito la propria sede secondaria con rappresentanza stabile. La domanda, compilata su apposito modulo fornito dalla Sezione regionale, deve contenere:

  • il nominativo del responsabile tecnico e la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico;

  • la documentazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria;

  • l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto di segreteria;

  • un foglio notizie per ogni categoria per la quale si richiede l'iscrizione, nel quale il legale rappresentante dovrà dichiarare l'attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità dei rifiuti trattati ed ogni altra notizia richiesta.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), il Comitato nazionale ha approvato il modello del foglio notizie, con deliberazione n. 1 dei 17 dicembre 1998, modificata con deliberazione n.3 del 9 febbraio 2001.

Relativamente all'accertamento dell'eventuale presenza di condanne ostative, va tenuto presente che il casellario giudiziario viene acquisito d'ufficio dalla Sezione regionale e non dovrà essere prodotto dal richiedente l'iscrizione. Lo stesso vale per l'acquisizione della documentazione cosiddetta "antimafia".

Per le imprese di trasporto, l'articolo 12 del nuovo Regolamento prevede l'obbligo della produzione di ulteriore documentazione. In particolare, tali imprese (oltre che il rispetto delle condizione e dei requisiti stabiliti da comma 1, articolo 10) dovranno dimostrare:

  • - l'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuto da trasportare. L'idoneità di mezzi è dimostrata mediante l'esibizione di una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un chimico o da un igienista. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g) del nuovo Regolamento, il Comitato nazionale determina i contenuti di tale perizia;

  • - il possesso del titolo autorizzativo al trasporto di cose (licenza al trasporto di cose in conto proprio o autorizzazione al trasporto di cose in conto terzi), ove prescritto, nonché l'eventuale documentazione relativa all'ADR

  • - la disponibilità dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298 riguardante la disciplina sull'autotrasporto di cose e del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada).


La procedura d'iscrizione


L'articolo 12 del nuovo Regolamento prevede il rispetto di una determinata tempistica:

  • la Sezione regionale conclude l'istruttoria entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, deliberando sull'accoglimento o rigetto della stessa e ne dà comunicazione all'impresa. Il termine di 90 giorni può essere interrotto una sola volta, qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi o qualora la documentazione presentata risulti incompleta. A tali fini, la Sezione regionale stabilisce un termine, decorso il quale la domanda viene respinta;

  • entro 90 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda d'iscrizione, l'interessato deve presentare le previste garanzie finanziarie. Decorso inutilmente tale termine, decade la deliberazione di accoglimento della domanda d'iscrizione.

  • la Sezione regionale delibera l'accettazione delle garanzie entro i 45 giorni successivi alla presentazione;

  • la Sezione regionale formalizza il provvedimento d'iscrizione entro i 10 giorni successivi all'accettazione delle garanzie finanziarie.

Dovranno, inoltre, essere presentati:

  • il foglio notizie relativo alle categorie 2 o 3

  • la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Tecnico.

  • l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto di segreteria e del diritto d'iscrizione (riferito agli importi relativi alle categorie 2 o 3, a seconda se trattasi di rifiuti non pericolosi o pericolosi).

  • la documentazione relativa ai mezzi di trasporto attestante la piena ed esclusiva disponibilità dei mezzi di trasporto ai sensi della normativa sull'autotrasporto nonché il possesso di idoneo titolo autorizzativo al trasporto di cose.

  • l'attestazione a mezzo di perizia giurata dell'idoneità dei mezzi in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare. La perizia può essere redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale e deve essere conforme alle diposizioni di cui alla deliberazione del Comitato nazionale 27 settembre 2000.

  • la certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria relativi alle categorie 2 o 3.

L'articolo 13 del Regolamento definisce la seguente procedura d'iscrizione:

  • Le Sezioni Regionali iscrivono le imprese in appositi elenchi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione completa di tutta la documentazione prevista;

  • successivamente effettuano gli accertamenti volti a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

  • Qualora venga riscontrato il mancato rispetto di tali presupposti, la Sezione regionale adotterà tutti i conseguenti atti di competenza, disponendo il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi a quanto richiesto nel termine stabilito dalla Sezione regionale, termine che non può superare i 60 giorni.

Va tenuto presente che, ai sensi dell'art. 30, comma 17, del Dlgs 22/97 (che prevede che alla comunicazione d’inizio di attività si applichino le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 241/90), non è ammessa la possibilità di conformarsi in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 c. p. (falso ideologico di privato in atto pubblico: 2 anni di reclusione), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.



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